CONTROLLO DI GESTIONE

Rifatturare i costi condivisi tra società dello stesso gruppo: come farlo senza rischi

Come gestire correttamente la rifatturazione di costi condivisi tra società dello stesso gruppo con partite IVA distinte: IVA ordinaria, criterio di ripartizione documentato, onere della prova sull'inerenza.
Team Plino
Dal blog di Plino
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Tre società dello stesso gruppo, un unico progetto di marketing, una sola azienda che paga i fornitori per conto delle altre due. Sulla carta è semplice. In pratica, ogni fine mese qualcuno deve capire chi deve cosa a chi — e farlo in modo che regga a un controllo fiscale.

Un caso comune nei gruppi societari italiani

Quando più società con partite IVA distinte ma appartenenti allo stesso gruppo condividono un costo — un progetto di marketing comune, un software gestionale centralizzato, un contratto di telefonia unico — di norma una delle società riceve la fattura del fornitore e poi rifattura (o "riaddebita") la quota di competenza alle altre. È una pratica diffusissima e perfettamente legittima, ma va gestita con attenzione.

Il punto tecnico che conta davvero

Il riaddebito di costi condivisi tra società, anche dello stesso gruppo, va quasi sempre fatturato con IVA ordinaria: non è un semplice giroconto contabile, ma un'operazione soggetta a fattura come qualsiasi altra prestazione, salvo casi particolari specificamente regolati (come alcune ipotesi di distacco di personale, che seguono regole proprie e vanno valutate a parte con il commercialista).

Un secondo punto, meno noto ma altrettanto importante: la giurisprudenza (Corte di Cassazione) ha chiarito che l'onere di dimostrare l'inerenza e l'effettiva utilità del costo condiviso per la società che lo riceve spetta a chi sostiene il costo. Non basta un contratto generico di "cost sharing": in caso di verifica, serve che le fatture descrivano in modo dettagliato natura, quantità e criterio di ripartizione del servizio, non solo un importo forfettario.

Un esempio pratico

Tre società di un gruppo (DSI, SEA e una terza) condividono una campagna marketing da 30.000€ l'anno, gestita e pagata da DSI. Se DSI si limita a dividere l'importo per tre e a rifatturare 10.000€ a ciascuna con la sola dicitura "quota marketing", in caso di controllo fiscale potrebbe non essere sufficiente a dimostrare l'inerenza del costo per le altre due società. Se invece la fattura di riaddebito specifica il criterio di ripartizione (es. basato sul fatturato generato da ciascuna società tramite quella campagna) e fa riferimento a un accordo scritto con data certa, la posizione è molto più solida.

Come impostarlo correttamente

  1. Formalizza un accordo di ripartizione costi scritto, anche semplice, con data certa (basta una PEC o una scrittura privata registrata) tra le società coinvolte.

  2. Definisci un criterio di ripartizione oggettivo e documentabile (fatturato generato, ore dedicate, numero di dipendenti), non un importo arbitrario deciso di volta in volta.

  3. Emetti fattura con IVA ordinaria per il riaddebito, descrivendo il servizio in modo specifico, non generico.

  4. Applica lo stesso criterio in modo coerente nel tempo: cambiarlo ogni anno senza motivazione indebolisce la sostenibilità della ripartizione in caso di verifica.

Il punto centrale

La rifatturazione dei costi condivisi tra società di gruppo è una pratica normale e utile per evitare inutili duplicazioni di contratti e fornitori. Il rischio non è nella pratica in sé, ma nella superficialità con cui a volte viene documentata: un criterio di ripartizione chiaro, scritto e coerente nel tempo protegge tutte le società coinvolte, mentre una rifatturazione fatta "a occhio" ogni mese è un problema che si vede solo quando arriva una verifica.

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